Ambito di applicazione
Il DM 5 luglio 2012 classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:
Il Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW i cui soggetti pubblici responsabili siano Enti locali (definiti dall’art.2, comma 1 e 2 del D.lgs n.267/2000) rientrano nella tipologia degli impianti “su edifici”, indipendentemente dalle effettive caratteristiche d’installazione degli impianti.
Le tariffe per l’anno 2012 stabilite dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici sono riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2.
Requisiti dei soggetti e degli impianti
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici previste dal DM 5 luglio 2012 le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità immobiliari o di edifici.
Per accedere agli incentivi gli impianti fotovoltaici devono, tra l’altro, rispettare i requisiti indicati nell’art. 7 del DM 5 luglio 2012 e specificati nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Il Soggetto Responsabile di impianti fotovoltaici deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi anche un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, che attesti che i moduli utilizzati godono, per almeno dieci anni, di garanzia di prodotto contro difetti di fabbricazione (Allegato 2, comma 4, lettera b) Decreto legislativo n. 28 del 2011).
Il Soggetto Responsabile è, inoltre, tenuto a trasmettere al GSE:
Per gli impianti “su edifici” è, inoltre, necessario – per richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti e per l’attribuzione di criteri di priorità nella graduatoria degli impianti fotovoltaici – che l’edificio sul quale è installato l’impianto fotovoltaico sia dotato di un attestato di certificazione energetica in corso di validità.
Accesso ai meccanismi di incentivazione
Possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che rispettano le seguenti caratteristiche:
Fatti salvi tali impianti e gli ulteriori interventi previsti dal Decreto che garantiscono l’accesso diretto alle tariffe incentivanti, tutti gli altri impianti fotovoltaici accedono agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi Registri (accesso tramite Registro), ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio costo indicativo cumulato annuo degli incentivi.
A tal riguardo si ricorda che il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:
Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico
Rispetto ai precedenti decreti il Quinto Conto Energia modifica, sostanzialmente, il meccanismo d’incentivazione, finora basato sul riconoscimento di una tariffa incentivante sull’energia prodotta dall’impianto.
Il Quinto Conto Energia, remunera, infatti, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete e con una tariffa premio la quota di energia netta consumata in sito.
In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto Energia eroga:
Le tariffe previste per l’anno 2012 per gli “impianti su edifici” e per gli “altri impianti fotovoltaici” progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione sono riportate nelle Tabelle 1 e 2
Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici “su edifici” e quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”. Alla stessa tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali che siano accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico secondo le categorie catastali A/6, C/6 e D/10.
La tariffa spettante – corrispondente a quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto – è riconosciuta per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.
Il periodo d’incentivazione è considerato al netto di eventuali fermate disposte in seguito a problematiche connesse alla sicurezza della rete e a eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti.
Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW)
Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal DM 5 luglio 2012 dovranno recedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.
Maggiorazioni delle tariffe
Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei premi tra loro cumulabili, quantificati in €/MWh (come stabilito dall’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto) per:
Le modalità per la richiesta e il riconoscimento dei premi sono specificate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti.
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Come richiedere gli incentivi
La trasmissione di tutta la documentazione di accesso ai meccanismi incentivanti dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico del GSE.
Spese di istruttoria e oneri di gestione
I soggetti responsabili che richiedono le tariffe incentivanti previste dal DM 5 luglio 2012 sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria – come stabilito dall’art.10 del Decreto – pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.