Incentivo GSE Fotovoltaico

Ambito di applicazione

Il DM 5 luglio 2012 classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:

  • gli impianti fotovoltaici “sugli edifici”, installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell’Allegato 2 del Decreto come specificate nell’Appendice C delle Regole Applicative;
  • gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici che non ricadono nella precedente tipologia, inclusi gli impianti a terra.

Il Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW i cui soggetti pubblici responsabili siano Enti locali (definiti dall’art.2, comma 1 e 2 del D.lgs n.267/2000) rientrano nella tipologia degli impianti “su edifici”, indipendentemente dalle effettive caratteristiche d’installazione degli impianti.

Le tariffe per l’anno 2012 stabilite dal Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici sono riportate nella Tabella 1 e nella Tabella 2.

Requisiti dei soggetti e degli impianti

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici previste dal DM 5 luglio 2012 le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità immobiliari o di edifici.

Per accedere agli incentivi gli impianti fotovoltaici devono, tra l’altro, rispettare i requisiti indicati nell’art. 7 del DM 5 luglio 2012 e specificati nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Il Soggetto Responsabile di impianti fotovoltaici deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi anche un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, che attesti che i moduli utilizzati godono, per almeno dieci anni, di garanzia di prodotto contro difetti di fabbricazione (Allegato 2, comma 4, lettera b) Decreto legislativo n. 28 del 2011).

Il Soggetto Responsabile è, inoltre, tenuto a trasmettere al GSE:

  • * un attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici per i quali si richiede l’accesso alle tariffe del Conto Energia;
  • il Certificato rilasciato all’azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
  • Il Certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti fotovoltaici e fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o CEI EN 62108 per gli impianti a concentrazione. Il Certificato di ispezione di fabbrica deve essere trasmesso dai Soggetti Responsabili al GSE anche per i gruppi di conversione (inverter).

Per gli impianti “su edifici” è, inoltre, necessario – per richiedere l’accesso alle tariffe incentivanti e per l’attribuzione di criteri di priorità nella graduatoria degli impianti fotovoltaici – che l’edificio sul quale è installato l’impianto fotovoltaico sia dotato di un attestato di certificazione energetica in corso di validità.

Accesso ai meccanismi di incentivazione

Possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che rispettano le seguenti caratteristiche:

  • impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
  • impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
  • impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;
  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al Registro.

Fatti salvi tali impianti e gli ulteriori interventi previsti dal Decreto che garantiscono l’accesso diretto alle tariffe incentivanti, tutti gli altri impianti fotovoltaici accedono agli incentivi previa iscrizione in posizione utile in appositi Registri (accesso tramite Registro), ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio costo indicativo cumulato annuo degli incentivi.

A tal riguardo si ricorda che il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:

  • 1. ai “piccoli impianti” e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo DM 5 luglio 2012 che entrano in esercizio prima della data di decorrenza delle modalità di incentivazione previste dal quinto Conto Energia (27.8.2012);
  • 2. ai “grandi impianti” iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti, ai sensi dell’art.6 comma 3 dello stesso DM 5 maggio 2011;
  • 3. agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico

Rispetto ai precedenti decreti il Quinto Conto Energia modifica, sostanzialmente, il meccanismo d’incentivazione, finora basato sul riconoscimento di una tariffa incentivante sull’energia prodotta dall’impianto.

Il Quinto Conto Energia, remunera, infatti, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete e con una tariffa premio la quota di energia netta consumata in sito.

In particolare, ferme restando le determinazioni dell’AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il Quinto Conto Energia eroga:

  • * sulla quota di produzione netta immessa in rete
  • 1. per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia dell’impianto e individuata, rispettivamente, per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
  • 2. per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario. Nei casi in cui il prezzo zonale orario sia negativo, tale differenza non può essere superiore alla tariffa omnicomprensiva applicabile all’impianto in funzione della potenza, della tipologia e del semestre di riferimento. L’energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore. I prezzi zonali orari mensili possono essere consultati sul sito del GME.
  • sulla quota di produzione netta consumata in sito, è attribuita una tariffa premio

Le tariffe previste per l’anno 2012 per gli “impianti su edifici” e per gli “altri impianti fotovoltaici” progressivamente decrescenti per i semestri d’applicazione sono riportate nelle Tabelle 1 e 2

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto ad una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici “su edifici” e quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”. Alla stessa tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali che siano accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico secondo le categorie catastali A/6, C/6 e D/10.

La tariffa spettante – corrispondente a quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto – è riconosciuta per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione.

Il periodo d’incentivazione è considerato al netto di eventuali fermate disposte in seguito a problematiche connesse alla sicurezza della rete e a eventi calamitosi, riconosciuti come tali dalle autorità competenti.

Le tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia sono alternative rispetto ai meccanismi dello scambio sul posto, del ritiro dedicato e della cessione dell’energia al mercato (per i soli impianti di potenza fino a 1 MW)

Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile nei Registri previsti dal DM 5 luglio 2012 dovranno recedere dalla convenzione all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti.

Maggiorazioni delle tariffe

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull’energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei premi tra loro cumulabili, quantificati in €/MWh (come stabilito dall’art.5, comma 2 lettera a) del Decreto) per:

  • 1. gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese che risulti membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
  • 2. gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

Le modalità per la richiesta e il riconoscimento dei premi sono specificate nelle Regole Applicative per l’iscrizione ai Registri e per l’accesso alle tariffe incentivanti.

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Come richiedere gli incentivi

  • * Per informazioni sulle modalità per richiedere al GSE gli incentivi con il Quinto Conto Energia per gli impianti fotovoltaici che accedono direttamente alle tariffe incentivanti è possibile consultare la sezione Quinto Conto Energia > Come richiedere gli incentivi.
  • * Per informazioni sulle modalità per richiedere l’iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici che non ricadono tra quelli definiti dall’art.3, comma 1 del DM 5 luglio 2012, è possibile consultare la sezione Impianti a Registro > Modalità di iscrizione ai Registri.

La trasmissione di tutta la documentazione di accesso ai meccanismi incentivanti dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico del GSE.

Spese di istruttoria e oneri di gestione

I soggetti responsabili che richiedono le tariffe incentivanti previste dal DM 5 luglio 2012 sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria – come stabilito dall’art.10 del Decreto – pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.